Il farmacista puo’ dispensare al cliente un medicinale prescrvibile anche in assenza di ricetta unicamente in caso di estrema necessita’ e urgenza (dm 31.3.2008) e solo in presenza di una delle seguenti condizioni: patologia cronica, necessita’ di non interrompere la terapia, prosecuzione della terapia a seguito di dimissione ospedaliera. In nessun caso e’ ammessa la dispensazione senza ricetta per: medicinali stupefacenti o psicotropi di cui al dpr 309/1990, medicinali con onere a carico del ssn, medicinali assoggettati a prescrizione medica limitativa da parte di centri ospedalieri o specialisti.
Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. Il farmacista è tenuto inoltre a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del dm in esame, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.
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